Autocertificazioni

Dal 1° marzo 2022, le pratiche di competenza del Comune sono presentate online attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale. Tale modalità è completamente sostitutiva di quella in formato cartaceo e tramite mail/PEC (che continueranno a essere accettate dall'Ente solo per il tempo strettamente necessario alla divulgazione della nuova modalità digitale presso tutti i soggetti coinvolti). Le informazioni inerenti le pratiche di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva sono disponibili al seguente link.

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Cosa sono?
Sono dichiarazioni rese e sottoscritte dall'interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell' art. 46 del DPR 445/2000. Le autocertificazioni sostituiscono definitivamente i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni, non necessitano di firma autenticata e o timbri apposti dagli uffici comunali.

A chi vanno presentate?
Le autocertificazioni vanno presentate agli organi della pubblica amministrazione ( INPS , ASL, QUESTURA ecc....) e ai gestori o esercenti di pubblici servizi (ENEL, TEA, SISAM, TELECOM ecc...).
Accettare l'autocertificazione è obbligatorio per la Pubblica Amministrazione e per le imprese esercenti pubblici servizi, mentre è facoltativo per i privati (banche, assicurazioni, aziende, ecc..) che possono riceverla solo se hanno il consenso dell'interessato al controllo dei dati presso l'Amministrazione che li detiene.

I modelli di autocertificazione disponibili sono:
Sul sito del Ministero dell'Interno, al link https://www.anpr.interno.it/portale/ è possibile verificare i propri dati anagrafici e stampare le autocertificazioni anagrafiche direttamente da ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)

Si possono autocertificare:

■dati anagrafici e di stato civile
■data e il luogo di nascita;
■residenza;
■cittadinanza;
■godimento dei diritti politici;
■stato civile ( celibe, nubile, coniugato, vedovo o stato libero);
■stato di famiglia;
■esistenza in vita;
■nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
■paternità/maternità;
■separazione o comunione dei beni;
■tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
■situazione reddituale, economica e fiscale:
■reddito;
■situazione economica;
■assolvimento obblighi contributivi;
■possesso e numero di codice fiscale;
■possesso e numero di partita IVA;
■altri dati contenuti nell'anagrafe tributaria;
■carico familiare;
■titolo di studio e o qualifica professionale:
■titolo di studio e o qualifica professionale;
■titolo di specializzazione;
■titolo di abilitazione;
■titolo di formazione;
■titolo di aggiornamento;
■titolo di qualifica tecnica;
■esami sostenuti;
■appartenenza a ordini professionali;
■qualità di studente;
■stato di disoccupazione;
■qualità di pensionato e categoria di pensione
■posizione giuridica:
■legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche;
■tutore;
■curatore;
■non aver riportato condanne penali;
■non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico;
■di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
■non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
■non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
■altri dati:
■posizione agli effetti degli obblighi militari comprese quelle attestate nel foglio matricolare;
■iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni;
■iscrizione ad associazioni o formazioni sociali;
■stato di disoccupazione;

Chi può utilizzare l'autocertificazione

Possono utilizzare l'autocertificazione:
■cittadini italiani;
■cittadini dell'Unione Europea;
■cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici;
■cittadini extracomunitari in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese d'origine e l'Italia;

Non si possono autocertificare:
■Certificati medici/sanitari;
■Certificati veterinari;
■Certificati di origine;
■Certificati di conformità CE;
■Certificati di marchi o brevetti

Diritti del cittadino
Accettare l'autocertificazione è un obbligo dell'Ente Pubblico. Se un funzionario della Pubblica Amministrazione non accetta un'autocertificazione può essere denunciato per violazione dei doveri d'ufficio.

Controlli
La Pubblica Amministrazione che riceve un'autocertificazione è tenuta ad effettuare controlli sul suo contenuto.
Qualora risultasse che il cittadino ha dichiarato il falso, decade immediatamente dai benefici ottenuti e sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Cosa sono?
Sono dichiarazioni rese e sottoscritte dall'interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.
Si possono dichiarare solo stati, fatti e qualità personali di cui si è a diretta conoscenza. Non sono consentite: le dichiarazioni d'impegno e le dichiarazione future, le accettazioni o le rinunce ad incarichi e le dichiarazioni a contenuto negoziale.
Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.

A chi vanno presentate?

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio senza autentica della firma
Sono solo quelle richieste da Enti Pubblici e da gestori ed esercenti di pubblici servizi (Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, scuole di ogni ordine e grado, Questure, Prefetture, Motorizzazione ecc. - Comuni, Province, Regioni - Enti pubblici compresi quelli economici - Imprese esercenti servizi di pubblica utilità: ENEL, RAI, SISAM, ecc.).

La firma non deve essere autenticata, ma la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza dell'incaricato che riceve il documento oppure inviata corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; le istanze e le copie fotostatiche della carta d' identità, possono essere inviate per fax e via telematica (art. 38, D.P.R. 445/2000).

- Dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai soggetti privati
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà possono essere presentate anche ai soggetti privati che le accettano, in questo caso la firma del dichiarante va autenticata se richiesto (art. 21, c. 2, D.P.R. 445/2000).

Disposizioni normative - Art. 19 - Modalità alternative all'autenticazione di copie
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Disposizioni normative - Art. 19 -bis - Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.

Si precisa che la presente informativa non è esauriente di tutta la casistica.
Per ulteriori approfondimenti, si invita a consultare la normativa di riferimento: D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
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